IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 595/91, del  Consiglio  del  4  marzo
1991, con il quale sono  state  emanate  disposizioni  relative  alle
irregolarita'  ed  al  recupero  delle  somme  indebitamente   pagate
nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune; 
  Visti, in particolare, l'art. 7 del  citato  regolamento  (CEE)  n.
595/91 con il quale e' stata data facolta' a ciascun Stato membro  di
trattenere il 20 per cento degli importi recuperati a titolo di spese
gravanti sul Fondo europeo agricolo di  orientamento  e  di  garanzia
(FEOGA) - sezione garanzia, perche' risultanti indebitamente erogati,
a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano
state violate in modo significativo, nonche' l'art.  13  in  base  al
quale le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche ai casi in
cui siano stati recuperati importi da accreditare al FEOGA -  sezione
garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi della facolta' riconosciuta
dal  richiamato  regolamento  (CEE)  n.  595/91  e  di  adottare   le
occorrenti misure attuative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La direzione compartimentale per le  contabilita'  centralizzate
del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle
finanze,  quale  organismo  pagatore  delle  spese  nell'ambito   del
finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene  il  20  per  cento
delle somme  recuperate,  in  quanto  indebitamente  percepite  dagli
operatori a titolo di restituzioni all'esportazione  applicabili  nel
quadro della politica agricola comune. 
  2. Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate  dalla
direzione  compartimentale   per   le   contabilita'   centralizzate,
affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione  al  capo
X, capitolo 3384. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il comma 1, lettera a), dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.  Il  comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            - Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n.  595/91
          si veda in nota all'art. 3. 
            - L'art. 13 del medesimo regolamento cosi recita: 
            "Art. 13. - Le disposizioni del presente regolamento sono
          applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui  un  importo
          da accreditare al Fondo non sia stato pagato  conformemente
          alle disposizioni in questione".