IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CEE) n. 595/91, del Consiglio del 4 marzo 1991, con il quale sono state emanate disposizioni relative alle irregolarita' ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune; Visti, in particolare, l'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 595/91 con il quale e' stata data facolta' a ciascun Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati a titolo di spese gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione garanzia, perche' risultanti indebitamente erogati, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo, nonche' l'art. 13 in base al quale le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche ai casi in cui siano stati recuperati importi da accreditare al FEOGA - sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni; Considerata l'opportunita' di avvalersi della facolta' riconosciuta dal richiamato regolamento (CEE) n. 595/91 e di adottare le occorrenti misure attuative; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, quale organismo pagatore delle spese nell'ambito del finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dagli operatori a titolo di restituzioni all'esportazione applicabili nel quadro della politica agricola comune. 2. Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate dalla direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate, affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione al capo X, capitolo 3384.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 si veda in nota all'art. 3. - L'art. 13 del medesimo regolamento cosi recita: "Art. 13. - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione".